IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Visto il regio decreto 27 ottobre 1927, n. 2052; Visto il regio decreto 25 marzo 1929, n. 606; Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta dei Ministro per l'interno; HA SANZIONATO E PROMULGA: Art. 1. I comuni di Cenate Sopra e Cenate Sotto, riuniti in unico Comune denominato "Cenate" con regio decreto 27 ottobre 1927, n. 2052, e successivamente, con regio decreto 25 marzo 1929, n. 606, fusi con il comune di San Paolo d'Argon nell'unico comune di Cenate d'Argon, sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore dei decreti suddetti. Il Prefetto di Bergamo, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera', al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.