IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 
 
  Visto il regio decreto 27 ottobre 1927, n. 2052; 
  Visto il regio decreto 25 marzo 1929, n. 606; 
  Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; 
  Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta dei Ministro per l'interno; 
 
                      HA SANZIONATO E PROMULGA: 
 
                               Art. 1. 
 
  I comuni di Cenate Sopra e Cenate Sotto, riuniti  in  unico  Comune
denominato "Cenate" con regio decreto 27 ottobre  1927,  n.  2052,  e
successivamente, con regio decreto 25 marzo 1929, n. 606, fusi con il
comune di San Paolo d'Argon nell'unico comune di Cenate d'Argon, sono
ricostituiti   con   le   rispettive   circoscrizioni    preesistenti
all'entrata in vigore dei decreti suddetti. 
  Il   Prefetto   di   Bergamo,   sentita   la   Giunta   provinciale
amministrativa, provvedera', al regolamento dei rapporti patrimoniali
e finanziari fra i Comuni interessati.